Deducibilità contributo integrativo
Oggetto: deducibilità contributo integrativo – Agenzia delle Entrate risposta n. 954-25/2017
Si Comunica che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.954-25/2017 all’istanza di consulenza giuridica presentata dalla Cassa, ha chiarito che è ammessa la deduzione del contributo integrativo minimo- che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) – nelle ipotesi in cui il volume d’affari annuo sia limitato o pari a zero.
In relazione a questo abbiamo formulato una simulazione esemplificativa che trovi di seguito:
Anno 2018
. contributo integrativo minimo € 1.625,00;
. contributo integrativo esposto in fattura al 5% per committenti privati e al 4% per la Pubblica Amministrazione;
. ipotesi di volume d’affari annuo fatturato dal geometra pari a € 20.000,00 di cui € 15.000,00 nei confronti dei privati e € 5.000,00 nei confronti della Pubblica Amministrazione :
- € 15.000,00 x 5% = € 750,00 (committenti privati)
- € 000,00 x 4% = € 200,00 (Pubblica Amministrazione)
€ 950,00
. differenza tra il contributo integrativo minimo versato e quello esposto in
fattura:
- € 1.625,00 – € 950,00 = € 675,00 (deducibile dal reddito complessivo)
In allegato a questa comunicazione il documento di risposta dell’Agenzia delle Entrate dove, oltre ad essere definitivamente ammessa la deducibilità dei contributi integrativi minimi obbligatori come sopra descritto , viene invece esclusa la deducibilità per i contributi integrativi richiesti a seguito di controlli fiscali che rettificano in aumento i volumi d’affari IVA. Per visualizzare l’allegato clicca qui